RED3 - DIRETTIVA 2023/2413 - NUOVI OBBLIGHI SULLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

Dal 3 agosto 2026 il DLgs 9 gennaio 2026, n.5 di attuazione della Direttiva 2023/2413 (RED3) introdurrà nuovi obblighi sulle fonti rinnovabili.

Infatti in attuazione della Direttiva 2023/2413 denominata RED3 (Renewable Energy Directive), il DLgs 9 gennaio 2026, entrato in vigore il 4 febbraio 2026, introdurrà dal 03/08/2026 novità sugli obblighi delle fonti rinnovabili

Di rilevanza, risulta il contenuto dell’Art. 29 del DLgs 9 gennaio 2026, n.5 che modifica gli obblighi sulle fonti rinnovabili riportati nell’Allegato III del DLgs 199/2021.

In sostanza:

a) nel caso di edifici di nuova costruzione, della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;

b) nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, come modificato dal decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 28 ottobre 2025, della copertura del 40% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 40% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;

c) nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di secondo livello, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, come modificato dal decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 28 ottobre 2025, della copertura del 15% della somma dei consumi previsti per la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;


d) nel caso di edifici esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione dell’impianto termico, ai sensi
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, come modificato dal decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 28 ottobre 2025, della copertura del 15% della somma dei consumi previsti per la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.»;

Rinnovabili e normative: il decreto RED II in Italia • Lumi 

Pertanto

- fino al 2 agosto 2026 gli ambiti d’applicazione coinvolti dall’obbligo FER sono:
o gli edifici di nuova costruzione;
o gli edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante, (ossia edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro, oppure edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria);

- dal 3 agosto 2026 gli ambiti d’applicazione coinvolti dall’obbligo FER sono:
o gli edifici di nuova costruzione;
o gli edifici esistenti oggetto di ristrutturazioni importanti di primo livello;
o gli edifici esistenti oggetto di ristrutturazioni importanti di secondo livello;
o gli edifici esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione dell’impianto termico

L’impossibilità tecnica o la mancata convenienza economica di ottemperare agli obblighi di integrazione di cui al presente Allegato è evidenziata dal progettista nella relazione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2005, n. 192, e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. Nei casi in cui la suddetta relazione non sia dovuta, il progettista comunica tali informazioni al Comune, secondo le modalità da esso individuate...