RED3 - DIRETTIVA 2023/2413 - NUOVI OBBLIGHI SULLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

Dal 3 agosto 2026 il DLgs 9 gennaio 2026, n.5 di attuazione della Direttiva 2023/2413 (RED3) introdurrà nuovi obblighi sulle fonti rinnovabili.

Infatti in attuazione della Direttiva 2023/2413 denominata RED3 (Renewable Energy Directive), il DLgs 9 gennaio 2026, entrato in vigore il 4 febbraio 2026, introdurrà dal 03/08/2026 novità sugli obblighi delle fonti rinnovabili

Di rilevanza, risulta il contenuto dell’Art. 29 del DLgs 9 gennaio 2026, n.5 che modifica gli obblighi sulle fonti rinnovabili riportati nell’Allegato III del DLgs 199/2021.

In sostanza:

a) nel caso di edifici di nuova costruzione, della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;

b) nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, come modificato dal decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 28 ottobre 2025, della copertura del 40% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 40% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;

c) nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di secondo livello, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, come modificato dal decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 28 ottobre 2025, della copertura del 15% della somma dei consumi previsti per la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;


d) nel caso di edifici esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione dell’impianto termico, ai sensi
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, come modificato dal decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 28 ottobre 2025, della copertura del 15% della somma dei consumi previsti per la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.»;

Rinnovabili e normative: il decreto RED II in Italia • Lumi 

Pertanto

- fino al 2 agosto 2026 gli ambiti d’applicazione coinvolti dall’obbligo FER sono:
o gli edifici di nuova costruzione;
o gli edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante, (ossia edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro, oppure edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria);

- dal 3 agosto 2026 gli ambiti d’applicazione coinvolti dall’obbligo FER sono:
o gli edifici di nuova costruzione;
o gli edifici esistenti oggetto di ristrutturazioni importanti di primo livello;
o gli edifici esistenti oggetto di ristrutturazioni importanti di secondo livello;
o gli edifici esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione dell’impianto termico

L’impossibilità tecnica o la mancata convenienza economica di ottemperare agli obblighi di integrazione di cui al presente Allegato è evidenziata dal progettista nella relazione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2005, n. 192, e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. Nei casi in cui la suddetta relazione non sia dovuta, il progettista comunica tali informazioni al Comune, secondo le modalità da esso individuate...

  

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE: TECNICO SPECIALISTA (TS) SECONDO LA NORMA UNI/Pdr153: 2023

Figura professionale certificata e accreditata secondo lo standard UNI CEI EN ISO/IEC 17024, in vigore dal 30 novembre 2023, risponde all'esigenza di professionalizzare il settore del ripristino delle strutture, allineandosi alle direttive europee e nazionali sulla sostenibilità e qualità in edilizia. Opera in conformità con i requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) edilizia, garantendo durabilità e sicurezza.

Figura esperta nella scelta, applicazione e controllo di materiali...continua a leggere qui



AMPLIAMENTO DOTAZIONE STRUMENTALE A SUPPORTO RILIEVI NON DISTRUTTIVI.... LIQUIDI TRACCIANTI ULTRAVIOLETTO PER INDAGINI .....PUNTI DI INFILTRAZIONI, ROTTURA IMPERMEABILIZZAZIONI O TUBAZIONI IN PRESSIONE E FLUSSI DELL'ACQUA E NON SOLO....

Entra a far parte della strumentazione a supporto dell'attività professionale, kit, che utilizza un particolare reagente fluorescente, facilmente individuabile con utilizzo di lampada UV.

Questo peculiare tipo di lampade, permette di accertare il percorso seguito dall'acqua in tutti quei casi in cui si verifica una infiltrazione nella muratura a causa di una falda nel terreno, di perdite da tubazioni o impianti scarico sia murati che interrati.

L'utilizzo di liquidi traccianti diventa necessario per identificare in modo certo il flusso di acqua, soprattutto quando non se ne conosce la provenienza. Si utilizza un additivo tracciante fluorescente in polvere, da sciogliere nel liquido, che diventa poi visibile utilizzando una lampada UV sulla zona interessata.

- Ideale per lavorare nelle zone d'ombra o poco illuminate.

- Localizza esattamente la perdita, anche in presenza di ghiaccio o brina, senza dare false indicazioni.

- Localizza punti di infiltrazioni su impermeabilizzazioni o rotture di tubazioni non in pressione e tracciare i flussi dell’acqua.

- Non volatile, non tossico, non velenoso.


 

 

LA DIRETTIVA "CASE GREEN" ...pronti per il 55%

La direttiva Case green è inclusa nel pacchetto di riforme Fit for 55 (“Pronti per il 55%”) e si propone di ridurre le emissioni dell’Unione Europea al fine di raggiungere l’obiettivo di emissioni zero entro il 2050 andando a ristrutturare e riqualificare il patrimonio edilizio europeo ed efficientando i sistemi di condizionamento.

 
l testo approvato, prevede:
  • Classe E per gli edifici residenziali entro il 2030 e classe D entro il 2033. Partendo dal 15% di edifici più energivori nei vari paesi (classe G). Per gli edifici pubblici le scadenze sono al 2027 per la classe E e al 2030 per la classe D.
  • I nuovi edifici di proprietà pubblica dovranno essere a emissioni 0 (Zeb) a partire dal 2026. Per tutti gli altri edifici, la scadenza è al 2028.
  • Gli impianti solari diventano obbligatori per tutti gli edifici: dal recepimento della direttiva, per i nuovi edifici pubblici e non residenziali, fino alla scadenza dell 2032 per gli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti.
  • I sistemi di riscaldamento a combustibili fossili saranno vietati dal 2035. Questo provvedimento avrà effetto anche sui bonus edilizi, in quanto gli Stati membri dell’Unione Europea non offriranno più incentivi per l’installazione di caldaie individuali che utilizzano questo tipo di combustibili

Tra gli edifici esclusi dagli obblighi previsti dalla direttiva, ci sono i monumenti e gli edifici dal significativo valore storico o architettonico, i luoghi di culto, le seconde case utilizzate per meno di quattro mesi l’anno e gli immobili di edilizia sociale.

per approfondimenti.....clicca qui